Disciplina aree sgambamento cani
Articolo 15 bis - Aree sgambamento cani
1. Il Comune può organizzare appositi spazi recintati da destinarsi allo sgambamento cani definite di seguito come aree, determinandone il numero massimo dei cani contemporaneamente ammessi.
2. Nel limite di capienza determinato ai sensi del comma 1, è consentito l’accesso alle aree soltanto ai conduttori ultrasedicenni con un numero massimo di tre cani. I conduttori minori di sedici anni potranno accedervi soltanto se accompagnati da un esercente la potestà genitoriale/tutore. All’interno delle aree i cani possono essere lasciati liberi purché sotto il diretto controllo del rispettivo conduttore che deve sempre essere soggetto idoneo.
3. I singoli conduttori devono verificare preventivamente che nell’area non ci siano cani incompatibili e, ove ve ne fossero, allontanarsi con il proprio/i. I conduttori devono altresì mantenere la piena, continua e assoluta padronanza sul cane/cani condotto/i.
4. É vietato accedere all’area con cani dichiarati a rischio elevato di aggressività.
5. È consentito l'accesso alle aree solo con cani identificati mediante microchip o tatuaggio, regolarmente registrati all'anagrafe canina e che abbiano eseguito le vaccinazioni prescritte dalla vigente normativa.
6. È vietato l’accesso alle femmine di cane nel periodo del calore.
7. É vietato svolgere qualsiasi attività di addestramento diversa da quelle meramente ludiche ed educative alla convivenza.
8. Coloro che entrano nell’aree di sgambamento devono richiudere immediatamente i cancelli, assicurandosi che sino ben serrati ed evitare sempre che durante il loro accesso i cani presenti possano scappare.
9. All’interno delle aree è vietato nutrire i cani o abbandonarvi cibo, è altresì vietato consumarvi alimenti.
10. È vietato introdurre veicoli nelle aree.
Il testo integrale del regolamento è consultabile nella sezione Regolamenti del sito comunale.